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Rifiuti: in vigore la nuova norma su end of waste

Il 3 novembre 2019 è entrata in vigore la legge 128/2019 (GU n. 257 del 2 novembre 2019) di conversione del d.l. 101/2019 cd. decreto per  le “crisi aziendali”  che ha, tra l’altro, modificato ed integrato l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in materia di end of waste, ossia cessazione della qualifica di rifiuto.

L’art. 14-bis introdotto grazie all’azione di varie associazioni di categoria tra cui l’Ance, prevede in particolare, che, qualora per alcune tipologie di rifiuti non siano stati stabiliti a livello europeo e nazionale i criteri per la loro gestione come “end of waste”,  le Regioni (o le Province se delegate) possono rilasciare – e quindi anche rinnovare – le autorizzazioni “caso per caso”, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva europea 2008/98 e sulla base di criteri dettagliati che devono essere definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori e riguardano:

  1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
  2. processi e tecniche di trattamento consentiti;
  3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
  5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

I provvedimenti autorizzatori devono essere comunicati dalle autorità che li hanno rilasciati all’ISPRA (Istituto per la Protezione dell’Ambiente) che, attraverso le ARPA territorialmente competenti, svolgerà controlli a campione. Viene, inoltre, istituito, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità,  presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dello stesso articolo 184 ter del D.Lgs. 152/2006.

Viene, infine, chiarito che le autorizzazioni in essere al 3 novembre 2019 o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali sarà presentata un’istanza di rinnovo entro il 2 marzo 2020, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento nel caso in cui siano adottati i decreti end of waste da parte del ministero).

Si ricorda che la norma in esame si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018, con la quale i giudici avevano affermato che la competenza al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso” in materia di end of waste, spettava esclusivamente allo Stato e non anche alle Regioni, determinando, in tal modo,  una situazione di grave incertezza e, in alcuni casi, di blocco delle attività tra gli operatori del settore.

In allegato l’art. 14 bis della legge 128/2019

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